Secondo la legge odierna, Art. 423 bis del Codice Penale, “Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui , è punito con la reclusione da quattro a dieci anni“. Ma cosa succedeva in passato ai piromani? L’abbiamo scoperto