Leggende cagliaritane. Perda Liàda, quel sasso contro i saraceni e il mito di un lamento d’amore

Al largo della cagliaritana Torre del Prezzemolo si erge l'isolotto de Sa Perda Liàda. Un gigantesco scoglio, nelle acque di Sant'Elia, che nasconde un affascinante leggenda e una storia di un amore barbaramente ucciso.
canale WhatsApp
Della cosiddetta “spiaggiola” di Sant’Elia, accanto al noto ristorante “Lo Scoglio” e ancora frequentata nelle domeniche estive da molti abitanti del rione, si è parlato abbastanza. Quell’arenile di sabbia e ciottoli, accessibile da una scalinata un po’ nascosta fra le erbacce, raggiungibile dalla strada serrata ai piedi della Torre del Prezzemolo.
Ed è proprio al largo di questa che si erge l’isolotto de Sa Perda Liàda, anche detto Scoglio di Sant’Elia. Forma sub-rotonda, rada vegetazione sulla sua superficie, questa grande “pietra” è teatro di un’affascinante leggenda cagliaritana.
Si racconta infatti che ai tempi delle invasioni saracene un frate, che abitava nel cenobio edificato nella parte alta del promontorio, avvistando l’imbarcazione nemica le lanciò contro una perla proveniente dalla mitra di San Giovenale. Ecco allora che, nel rotolare per il pendio, la perla a poco a poco diventò sempre più grossa e, piombando sull’imbarcazione, la distrusse. È la leggenda della Perda Liàda, ovvero la pietra lanciata.
Come riportato da Gian Paolo Caredda, però, pare che il nome dell’isolotto sia anche quello di Galata, nascondendo così un’altra leggenda. I pescatori del passato infatti sostenevano che, durante la notte, in quel tratto di mare si sentiva un canto melodioso. Questo era il lamento della mitica Galatea, una delle Nereidi che abitavano il Mediterraneo, di cui si invaghì il terribile figlio di Poseidone, Polifemo. A quest’ultimo, tuttavia, la fanciulla preferì il giovane Aci. Il ciclope allora, preso da accesa ira, lo schiacciò con un masso.
Riferimenti Bibliografici: Gianpaolo Caredda, Le tradizioni popolari della Sardegna, Editrice Archivio Fotografico, Nuoro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Cagliari, il Consiglio di Stato conferma il divieto di legare le bici fuori dagli stalli

Una decisione che farà discutere e che segna un punto a favore del decoro urbano in città. Il Consiglio di Stato ha "promosso" il giro di vite voluto dall'amministrazione dell'ex sindaco Paolo Truzzu, confermando la piena legittimità del divieto di incatenare le biciclette fuori dagli stalli dedicati.
canale WhatsApp
Cagliari, il Consiglio di Stato conferma il divieto di legare le bici fuori dagli stalli.
Una decisione che farà discutere e che segna un punto a favore del decoro urbano in città. Il Consiglio di Stato ha “promosso” il giro di vite voluto dall’amministrazione dell’ex sindaco Paolo Truzzu, confermando la piena legittimità del divieto di incatenare le biciclette fuori dagli stalli dedicati.
Con una sentenza che rigetta il ricorso presentato dalla Fiab di Cagliari, i giudici di Palazzo Spada hanno messo la parola fine a una lunga battaglia legale.
Il provvedimento, incluso nel regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana approvato dalla precedente amministrazione comunale, stabilisce in modo chiaro e inequivocabile che è vietato legare le biciclette a “infrastrutture pubbliche non destinate allo scopo”. La violazione di questa norma comporta l’applicazione di sanzioni pecuniarie che vanno da un minimo di 100 a un massimo di 300 euro.
I giudici hanno spiegato che la decisione mira a tutelare, in un’ottica di miglioramento della vivibilità e del decoro della città, quelle infrastrutture che spesso si trovano sui marciapiedi, nelle piazze, nei parchi, o vicino a monumenti. Si tratta di elementi di arredo urbano come ringhiere, recinzioni o pali, per i quali è già generalmente vietata la sosta di qualsiasi veicolo. Pertanto, secondo il Consiglio di Stato, la disposizione non viola in alcun modo le norme del codice della strada.
Ma la sentenza va oltre, affrontando un punto cruciale sollevato dai ricorrenti. La Fiab aveva denunciato una presunta disparità di trattamento tra gli “utenti deboli”, ovvero i ciclisti, e gli “utenti forti”, come gli automobilisti, sostenendo che la norma penalizzasse i primi a vantaggio dei secondi. Il Consiglio di Stato ha respinto categoricamente questa tesi, evidenziando che una disparità di trattamento può essere configurabile solo in presenza di situazioni perfettamente identiche, e che tale condizione non sussiste in questo caso. I giudici hanno inoltre ritenuto infondata la disparità invocata in appello anche rispetto ai monopattini.
Infine, sono state giudicate infondate anche le censure che contestavano la presunta contraddittorietà del regolamento con gli obiettivi fissati dal Piano Urbano della mobilità sostenibile. A questo proposito, il Consiglio di Stato ha ribadito che si tratta di una valutazione discrezionale, per la quale “il giudice non può sostituirsi all’amministrazione”. La decisione ha quindi confermato la legittimità dell’azione comunale, stabilendo che la tutela del decoro urbano è un obiettivo prioritario che può essere perseguito attraverso normative specifiche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA