Maracalagonis, in spiaggia obbligo di distanziamento fra gli ombrelloni e divieto di sport e giochi: scattata l’ordinanza sino al 5 agosto

Scattata l'ordinanza della sindaca Francesca Fadda. Ecco cosa prevede.
Emanata a Maracalagonis, dalla sindaca Francesca Fadda, la nuova ordinanza in conseguenza dell’evoluzione epidemiologica del Covid-19. Sarà valida da oggi sino a tutto il prossimo 5 agosto.
Ecco quanto prevede.
− la sospensione 24 ore su 24 sull’intero territorio comunale di ogni attività e manifestazione di spettacolo ed intrattenimento musicale, danzante, teatrale, aperto al pubblico e svolto in luoghi chiusi
e all’aperto, in particolare l’intrattenimento musicale nei locali di somministrazione di alimenti e bevande;
− negli spazi all’aperto il dispositivo di protezione delle vie respiratorie dovrà essere indossato in ogni situazione di assembramento e qualora non sia possibile assicurare il distanziamento
interpersonale di almeno un metro tra persone non conviventi; conseguentemente è fatto divieto di togliere o spostare la mascherina dalla corretta posizione di protezione del naso e della bocca mentre
si è in fila in attesa di accedere a pubblici esercizi, attività commerciali, chioschi, uffici, parchi, etc.
− È obbligatorio portare sempre con sé la mascherina per poterla indossare ogniqualvolta si creino le condizioni che ne rendono necessario l’uso; essa dovrà essere esibita su richiesta degli organi di
vigilanza;
− Il divieto assoluto di assembramento in spazi aperti al pubblico quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, piazze, giardini, litorali e spiagge, aree adiacenti agli esercizi di somministrazione;
− nelle spiagge, anche libere, si dovrà assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 metri quadri per ogni ombrellone; tra
le attrezzature da spiaggia (lettini, sedie, sdraio) quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno un metro; le suddette prescrizioni non si applicano alle
persone tra loro conviventi;
− Nelle spiagge è vietata la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti;
− Negli stabilimenti balneari è raccomandato l’accesso tramite prenotazione e l’elenco delle presenze deve essere conservato a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo di quattordici giorni;
− Negli stabilimenti balneari dovranno essere obbligatoriamente resi disponibili per i clienti e per il personale prodotti per l’igienizzazione delle mani;
− L’accesso agli Uffici dei Servizi demografici, del Protocollo e della Polizia locale è consentito senza appuntamento solo per pratiche urgenti. La protocollazione delle istanze e/o di qualsiasi documento
presso l’Ufficio Protocollo dovrà avvenire preferibilmente in via telematica, mediante l’invio alla posta elettronica. L’apertura al pubblico degli altri uffici comunali è consentita previo appuntamento
telefonico o con altre modalità telematiche, al fine di concordare se il procedimento possa essere concluso da remoto ovvero sia necessaria la presenza dell’utente presso i locali comunali,
contattando i singoli uffici ai numeri telefonici o indirizzi di posta elettronica indicati sul sito del Comune, fermo restando il rispetto delle seguenti prescrizioni:
– obbligo di fare uso di mascherina e mantenimento della distanza di almeno un metro dall’operatore ricevente, anch’esso dotato degli strumenti di protezione individuale;
– le attività di sportello devono essere svolte in postazioni dotate di schermi protettivi in vetro o plexiglas. In ogni caso, l’ingresso a ciascun ufficio sarà consentito in modalità contingentata (per non più di una persona alla volta) e lo stazionamento dovrà evitare sovraffollamento degli spazi antistanti gli uffici. I Responsabili sono tenuti a predisporre opportune misure di verifica e controllo per gli accessi agli uffici di competenza, a garantire i servizi essenziali, nonché l’effettiva interazione con i cittadini;
− È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali, di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti; per quanto riguarda le attività di ristorazione, compresi bar, pub, ristoranti pasticcerie e gelaterie, lo
stesso cartello deve riportare, inoltre, il numero massimo di clienti ammessi contemporaneamente nel perimetro della superficie di suolo pubblico concessa per la somministrazione di alimenti e
bevande;
− Con specifico riferimento all’obbligo per gli esercenti nei locali adibiti alla ristorazione, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service e ogni altra attività autorizzata alla ristorazione, di annotare
in un registro il nominativo e il numero di cellulare dei clienti, sia di coloro che hanno prenotato che dei clienti occasionali, elenchi che dovranno essere tenuti a disposizione degli organi di vigilanza per
14 giorni, si osserva che il suddetto obbligo si considera adempiuto con l’annotazione dei dati anagrafici e del numero di telefono di un cliente per ogni gruppo di avventori, il quale all’occorrenza possa fornire tutte le informazioni utili per l’identificazione dei commensali ai fini del tracciamento delle presenze;

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