Il sindaco Paolo Truzzu, con Ordinanza n. 59 del 25.4 2021, ha disposto che, a far data dal 1 giugno 2021 e sino al 31 ottobre 2021, nei quartieri di Marina, Stampace, Castello, Villanova è fatto divieto di vendita per asporto, anche attraverso distributori automatici, inclusi gli esercizi di vicinato adibiti ad uso esclusivo alla vendita tramite distributori automatici, di bevande alcoliche in qualunque contenitore e di ogni altra bevanda in contenitori di vetro dalle ore 21:00 alle ore 6:00 di tutti i giorni feriali, festivi e prefestivi.
Nei quartieri di Marina, Stampace, Castello, Villanova, comprese la Piazza Matteotti, la Piazza del Carmine, la Piazza Dettori (compreso Vicolo Collegio e Scalette Santa Teresa), la Piazza San Sepolcro, la Piazza Santa Restituta, la Piazza Savoia, la Piazza Sant’Eulalia, la scalinata che collega Piazza Annunziata con via Mameli, le scalinate della chiesa di Sant’Anna, nel viale Europa, nel Parco della Musica e nel lungomare Poetto è vietato il consumo nelle vie e strade pubbliche o aperte al pubblico transito (salvo le aree in concessione se pubbliche o in diponibilità se private per l’esercizio dell’attività di somministrazione), di bevande alcoliche e/o superalcoliche contenute in qualsiasi contenitore dalle ore 21:00 alle ore 6:00 di tutti i giorni feriali, festivi e prefestivi.
Nel Lungomare Poetto è vietato il consumo, salvo che nelle aree in uso a qualsiasi titolo per l’esercizio dell’attività di somministrazione e nelle aree ad esse antistanti e contigue, di bevande alcoliche contenute in contenitori di vetro e lattine dalle ore 21:00 alle ore 6:00 di tutti i giorni feriali, festivi e prefestivi.
Nelle medesime zone, gli esercizi di vicinato con superficie inferiore a mq 150 ed aventi nella loro offerta commerciale giornaliera bevande alcoliche e/o superalcoliche, cessano l’attività dalle ore 21:00 alle ore 6:00.
È fatto obbligo agli esercenti di custodire i contenitori vuoti evitandone l’asporto ed è fatto altresì obbligo di provvedere al relativo smaltimento nel rispetto delle disposizioni impartite dall’amministrazione comunale.
Nelle aree sopra citate, nei locali adibiti alle attività di somministrazione di alimenti e bevande aperte al pubblico, le bevande alcoliche e/o superalcoliche devono essere consumate sul posto ed esclusivamente all’interno dei locali stessi, o nelle aree in concessione se pubbliche o in diponibilità se private per l’esercizio dell’attività di somministrazione.
È fatto obbligo a tutti gli esercizi pubblici, attività commerciali e artigianali ubicati nelle aree interessate dal presente provvedimento di esporre in modo ben visibile il cartello di avviso recante l’informativa per l’utenza del divieto di cui trattasi.
È fatto obbligo per i circoli privati ubicati nelle aree interessate dal provvedimento di esporre all’interno dei propri locali, in luogo e modo ben visibile ai soci il cartello di avviso recante l’informativa per l’utenza del divieto di cui trattasi.
Le violazioni delle prescrizioni comportano sanzioni come indicato nell’ordinanza.
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