Covid-19, nuove ordinanze in Sardegna: via libera al calcetto e alle processioni religiose
Altre riaperture sul territorio regionale: d'ora in poi si potrà tornare a giocare a calcetto o a basket con gli amici e si potranno organizzare processioni religiose.
Con la pubblicazione di due nuove ordinanze, la numero 30 e la numero 31, la Regione Sardegna fa ripartire gli sport di contatto e le processioni religiose.
SPORT DI CONTATTO
A decorrere da oggi, per effetto dell’ordinanza numero 30 del 4 luglio 2020, è consentita la ripresa degli sport di contatto e di squadra sul territorio regionale nel rispetto delle indicazioni tecniche operative definite dalle linee guida per la ripresa dello svolgimento degli sport di contatto di cui alle “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” prodotte alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo sport, che sono state integrate con quanto previsto nelle Linee guida condivise nell’ambito della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 25 giugno 2020, ai fini del raggiungimento dell’intesa con il Ministero della Salute e l’Autorità di Governo delegata in materia di sport.
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, si fa espresso rinvio al DPCM 11 giugno 2020 e ai relativi allegati, che si allegano alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.
Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti a far data dal 4 luglio 2020, salvo proroga esplicita e salvo ulteriori, diverse prescrizioni, anche di segno contrario, che dovessero rendersi necessarie in dipendenza dell’andamento della curva di diffusione del virus, che sarà costantemente monitorata dai competenti organi dell’amministrazione e delle aziende.
PROCESSIONI RELIGIOSE
A decorrere dal 4 luglio 2020, per effetto dell’ordinanza 31, è ammesso lo svolgimento delle processioni religiose e delle manifestazioni che comportano uno spostamento dell’evento quali cortei rievocativi e tradizionali, con obbligo per i partecipanti e gli spettatori di rispettare il distanziamento di almeno metri 1,5 o di utilizzo delle mascherine in caso di impossibilità di costante rispetto del distanziamento medesimo tra non conviventi e di igienizzazione delle mani.
I promotori delle processioni religiose e delle manifestazioni de quibus, oltre a darne l’avviso previsto dall’art.18, R.D. n. 773/31 TULPS, devono dare idonea informazione sugli obblighi di distanziamento e di utilizzo delle misure di protezione personale e garantire la correlata vigilanza.
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, si fa espresso rinvio al DPCM 11 giugno 2020 ed ai relativi allegati, che si allegano per costituirne parte integrante e sostanziale.
Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti a far data dal 4 luglio 2020, salvo proroga esplicita e salvo ulteriori, diverse prescrizioni, anche disegno contrario, che dovessero rendersi necessarie in dipendenza dell’andamento della curva di diffusione del virus, che sarà costantemente monitorata dai competenti organi dell’amministrazione e delle aziende.
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