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Accadde oggi: 30 luglio 1857, a Roma è obbligatoria la patente per guidare mezzi trainati da cavalli

Accadde oggi: 30 luglio 1857, a Roma è obbligatoria la patente per guidare mezzi trainati da cavalli.

 

Gli omnibus a cavalli, ovvero i rotabili per marcia su strada ordinaria a trazione animale, possono essere considerati i precursori degli autobus a trazione meccanica, esattamente come i tram a cavalli, i veicoli per marcia su rotaie sempre a trazione animale, sono i precursori dei tram a trazione meccanica, sia a vapore che elettrica. Il 30 luglio 1857 viene emanato dal direttore generale della Polizia Pontificia, Monsignor Antonio Matteucci, il “Regolamento sulle Vetture ed altri Mezzi di Trasporto”.

Il Regolamento stabilisce che “chiunque voglia tenere ed esercitare in Roma negozio di vetture da rimessa, da piazza, o da viaggio …” debba avere la patente dall’Eccell.mo Municipio di Roma e dovrà pure domandarne ed ottenerne la licenza dalla Direzione Generale di Polizia. Un piccolo “codice della strada” che indica anche le sanzioni civili e penali per i contravventori.

Le corse non sono ad orario fisso, si parte solo quando c’è un conveniente numero di viaggiatori tra le sette antimeridiane e le otto pomeridiane. Il prezzo della corsa, fissato in 10 baiocchi, è riscosso dal cocchiere, che durante il viaggio se ne sta in piedi su un apposita pedana, sistemata sul retro di una carrozza dipinta in giallo e nero, con un unico accesso posteriore e due panche interne sistemate ai lati.

La nuova linea riscuote un immediato successo, poiché consente di raggiungere la più lontana delle quattro basiliche maggiori di Roma.

Come riporta l’Archivio Capitolino, il trasporto urbano, a differenza del servizio di nettezza pubblica, a Roma non ha per tutto l’Ottocento la connotazione di un servizio cui debba provvedere, con un preciso onere finanziario, l’autorità pubblica. Servizi di trasporto “collettivo” nella capitale papalina si attivano intorno alla metà del secolo per iniziativa privata, con carrozze simili alle diligenze postali, trainate da uno o due cavalli, chiamate con termine latino omnibus (“per tutti”).
La prima linea di omnibus fu attivata (sembra già nel giugno 1845) sul percorso piazza Venezia – S. Paolo fuori le mura. Il 7 luglio 1856, inaugurata la ferrovia Roma – Frascati (la prima strada ferrata dello Stato Pontificio) sarebbero iniziate le corse di un’altra linea di omnibus, sempre da piazza Venezia alla nuova stazione ferroviaria, provvisoriamente attestata a Porta Maggiore.

Il “Regolamento sulle Vetture ed altri mezzi di trasporto” emanato dal direttore generale della polizia pontificia, monsignor Antonio Matteucci, il 30 luglio 1857 equiparava gli omnibus alle vetture da piazza , stabilendo che “Chiunque voglia tenere ed esercitare in Roma negozio di vetture da rimessa, da piazza, o da viaggio per la Comarca, o altri paesi dello Stato, riportata che ne abbia la patente dall’Eccell.mo Municipio di Roma, dovrà pure domandarne ed ottenerne la licenza dalla Direzione Generale di Polizia”. A questa si doveva presentare insieme alla patente comunale una domanda ove erano indicate le generalità, il numero delle vetture possedute, il loro tipo e il numero dei cavalli, l’ubicazione della rimessa ed altri dati che erano trascritti in un registro presso la Direzione di Polizia. Concessa la licenza, questa era trasmessa alla Presidenza della Regione o Rione in cui l’esercente aveva dichiarato di tenere il proprio “negozio” con la rimessa. Era infatti l’incaricato di pubblica sicurezza che presiedeva a ciascuna delle 14 circoscrizioni in cui era divisa la città a rilasciare la “licenza di vettureggiare”. Il regolamento oltre a stabilire i requisiti delle vetture e le norme sul loro esercizio, indicava i luoghi e le piazze ove i diversi tipi di veicoli potevano stazionare.

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