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Tortolì. Covid-19, nuova ordinanza per il contenimento della diffusione del virus sul territorio comunale

Il Sindaco Massimo Cannas ha firmato l’ordinanza numero 29 del 1^ giugno 2020 ‘Misure di contenimento al diffondersi del covid sul territorio comunale”.

A darne notizia, l’amministrazione comunale con una nota stampa.

“L’ordinanza dispone:

Sospensione servizio parcheggi a pagamento (stalli blu) sino al 15 giugno 2020;

La chiusura al pubblico degli uffici comunali, centrali e periferici, fino all’8 giugno, salvo in caso di urgenza o necessità, per le questioni che non possono essere risolte per via telematica o telefonica, previo appuntamento telefonico (nella seguente fascia oraria: 11,00/13,30).

La regolamentazione delle seguenti attività: Cimitero Comunale: sarà consentito l’accesso ai visitatori, nelle seguenti giornate: Martedì, Giovedì, Sabato, dalle ore 7:00 alle ore 12:30 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00; Domenica dalle ore 07.00 alle ore 12.30; durante le celebrazioni delle esequie il cimitero resterà chiuso ai visitatori.

Parco la Sughereta: l’accesso sarà consentito ai visitatori nei giorni feriali e festivi, secondo il seguente orario continuato: dalle ore 7 alle 21. L’accesso ai parchi e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento e della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. All’interno dei parchi, è consentito svolgere individualmente passeggiate e, dove gli spazi e la presenza delle altre persone lo consentano, attività motoria e corse a piedi, mantenendo la prescritta distanza interpersonale di almeno due metri. I fruitori dei parchi dovranno avere a disposizione dispositivi di protezione delle vie respiratorie, da utilizzare in caso di necessità.

Si ribadisce ai sensi del DPCM 17 maggio e dell’Ordinanza n. 20 – n. 22 – n. 23 del Presidente della Giunta Regionale l’obbligo per chiunque acceda negli esercizi commerciali, uffici pubblici, ed in generale luoghi di compresenza, di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro e indossare la mascherina. Sono vietati gli assembramenti e deve comunque essere garantita la distanza interpersonale di almeno un metro.

Il mancato rispetto delle presenti misure di contenimento, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, se commesso mediante l’utilizzo di un veicolo, comporta l’aumento della sanzione di un terzo, ai sensi dell’art. 4, D.L. n. 19 del 24 marzo 2020.”

 

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