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Chiusa la causa tra Comune di Loceri e Faros s.a.s.: la società costretta a pagare le spese processuali

Il Contenzioso che, per anni, ha visto il Comune di Loceri contrapposto alla Faros S.A.S. per il dominio di Casa Pilia è finalmente concluso: non solo la Faros non può accampare nessun diritto sull’immobile, ma dovrà persino pagare al Comune di Loceri le spese processuali, oltre 5mila e 500 euro.

La vicenda inizia nel 2015 quando l’attività riceve, dopo un bando, la disponibilità dell’immobile per svolgervi attività turistico-ricettiva. Nel 2018, il Comune però ne riprende possesso.

Il cambio di destinazione d’uso della struttura fatto dalla precedente amministrazione era irregolare e la Regione intima al comune di ripristinare la precedente destinazione d’uso sociale pena la restituzione di un finanziamento di 200 mila euro.

In questo modo, vengono scatenate le ire della Faros che afferma che, poiché Casa Pilia non è appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile – cosa che invece viene negata successivamente, quando il Comune stesso si costituisce in giudizio –, l’amministrazione non ha il potere di agire in autotutela possessoria.

Ma Casa Pilia, di fatto, come già detto, viene poi considerata – appunto – parte del patrimonio indisponibile e oggetto di concessione amministrativa.

È a questo punto che le carte in tavola si mescolano.

Infatti, come successivamente stabilito, “può essere unilateralmente soppresso dall’amministrazione stessa con la revoca dell’atto di concessione, in caso di contrasto con il prevalente interesse pubblico, con la conseguenza che, emesso il relativo provvedimento amministrativo, con l’intimazione della restituzione del bene, la posizione del privato stesso degrada ad interesse legittimo ed è suscettibile di tutela davanti al giudice amministrativo e non in sede di giurisdizione ordinaria (Cassazione)” e inoltre “le azioni possessorie nei confronti della pubblica amministrazione sono esperibili davanti al giudice ordinario solo quando il comportamento della medesima non si ricolleghi ad un formale provvedimento amministrativo, emesso nell’ambito e nell’esercizio dei poteri autoritativi e discrezionali ad essa spettanti (di fronte ai quali le posizioni soggettive del privato hanno natura non di diritto soggettivo, bensì di interesse legittimo, tutelabile, quindi, davanti al giudice amministrativo), ma si concreti e si risolva in una mera attività materiale, disancorata e non sorretta da atti o provvedimenti amministrativi formali, mentre, ove dette azioni siano proposte in relazione a comportamenti attuati in esecuzione di poteri pubblici o comunque di atti amministrativi, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario (Sezioni Unite)”.

Insomma, il Comune agì nel pieno dei suoi poteri così come effettuò la revoca.

È il 28 febbraio 2018 quando viene emessa l’ordinanza di sgombero, materialmente eseguita il 29 ottobre dello stesso anno.

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