ogliastra.vistanet.it

Tortolì, le nuove disposizioni fino al 31 maggio 2020

Il Sindaco ha firmato l’ordinanza numero 26 del 18 maggio 2020 ‘Misure di contenimento al diffondersi del Covid sul territorio comunale’ valida fino al 31 maggio 2020: ne dà notizia l’amministrazione comunale tramite i canali social.

“L’ordinanza dispone:

Sospensione servizio parcheggi a pagamento (stalli blu);

Chiusura al pubblico degli uffici comunali, centrali e periferici, salvo in caso di urgenza o estrema necessità, per le questioni che non possono essere risolte per via telematica o telefonica, previo appuntamento telefonico (nella seguente fascia oraria: 11,00/13,30).

L’ordinanza dispone la riapertura del:

Cimitero Comunale: sarà consentito l’accesso ai visitatori, nelle seguenti giornate: Martedì, Giovedì, Sabato, dalle ore 7:00 alle ore 12:30 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00; Domenica dalle ore 07.00 alle ore 12.30.

Durante le celebrazioni delle esequie è consentito l’accesso solo all’agenzia funebre, al celebrante e a un numero massimo di quindici persone tra i parenti stretti. Il cimitero resterà chiuso e si dovrà rispettare comunque la distanza di almeno un metro.

Sono riaperti gli ecocentri per la raccolta rifiuti solidi urbani, con gli orari abituali:

ecocentro Baccasara: dal Lunedì al Sabato, dalle ore 14:00 alle ore 18:00;

ecocentro Monte Attu: dal Lunedì al Sabato, dalle ore 10:00 alle ore 13:00;

Isola Ecologica sita in Via San Gemiliano: Lunedi e Sabato dalle ore 14.00 alle ore 17.00, Domenica dalle ore 08.00 alle ore 14.00;

Isola Ecologica in Località Muscì: Sabato e Domenica dalle ore 10.00 alle ore 13.00.

Parco la Sughereta: l’accesso sarà consentito ai visitatori nei giorni feriali e festivi, secondo i seguenti orari: dalle ore 7 alle ore 12; dalle ore 16 alle ore 20. Sarà utilizzato il solo varco sul lato del Viale Europa, con limitazione degli accessi affinché le compresenze non siano superiori alle 80 persone.

L’accesso ai parchi e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento e della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. All’interno dei parchi, è consentito svolgere individualmente passeggiate e, dove gli spazi e la presenza delle altre persone lo consentano, attività motoria e corse a piedi, mantenendo la prescritta distanza interpersonale di almeno due metri. I fruitori dei parchi dovranno avere a disposizione dispositivi di protezione delle vie respiratorie, da utilizzare in caso di necessità.

Si ribadisce ai sensi del DPCM 17 maggio e dell’Ordinanza n. 20 – n. 22 – n. 23 del Presidente della Giunta Regionale l’obbligo per chiunque acceda nei luoghi pubblici di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro e indossare mascherina.

Sono vietati gli assembramenti e deve comunque essere garantita la distanza interpersonale di almeno un metro.

Il mancato rispetto delle presenti misure di contenimento, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, se commesso mediante l’utilizzo di un veicolo, comporta l’aumento della sanzione di un terzo, ai sensi dell’art. 4, D.L. n. 19 del 24 marzo 2020.”

Exit mobile version