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Coronavirus, Cagliari si adegua al decreto: chiusi pub e discoteche, sanzioni per i ristoranti che non rispettano le norme

Un pub - immagine di repertorio

Entrano in vigore a Cagliari le nuove norma contenute nel decreto del presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo, valide per tutto il territorio nazionale.

Il Comune di Cagliari ha reso note le nuove misure atte a contenere il contagio del virus Covid-19.

Sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse, sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.

I ristoranti potranno invece restare aperti, ma dovranno garantire il rispetto della distanza di un metro tra ogni persona presente nel locale. Anche in questo caso chi non rispetta le norme può incorrere nella sanzione della sospensione. 

Per tutte le altre attività c’è la forte raccomandazione da parte delle Autorità di garantire in ogni modo il rispetto della distanza di sicurezza.

Tutti i gestori delle attività espressamente disciplinate dal decreto, ovvero di attività similari se pur
diversamente denominate, devono quindi attuare, ciascuno nel rispetto degli obblighi/raccomandazioni/prescrizioni imposte, tutte le misure di contrasto e contenimento alla diffusione del virus, con la precisazione che, anche nei casi in cui il decreto non disponga espressamente la sospensione dell’attività, è fatto obbligo per gli operatori di adoperarsi per evitare assembramenti, interni ed esterni ai propri locali, ponendo in campo ogni consentita misura per ridurre al minimo i contatti interpersonali e sempre, in ogni caso, per garantire la distanza minima di sicurezza di un metro.

Fatta salva la possibilità di differenti e autorevoli interpretazioni, nei casi di dubbia collocazione all’interno delle categorie di contenimento introdotte dal decreto, si chiede agli operatori di adottare la misura più efficace al fine di garantire la rigorosa osservanza delle disposizioni contenute del D.P.C.M..

Il medesimo decreto, all’art. 4, comma 2, stabilisce che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi imposti dal decreto, è punito ai sensi dell’art. 650 del codice penale, come previsto dall’art. 3, comma 4, del DL 23 febbraio 2020, n. 6.

Relativamente al solo aspetto concessorio, si avvisano tutti gli operatori che già dispongono di un’area esterna a servizio delle proprie attività – o che la ottengano nel periodo di operatività delle misure di contenimento – che, fino alla totale cessazione dello stato di emergenza, l’accertato esercizio delle attività all’esterno dei propri locali in violazione delle disposizioni del decreto, verrà considerata grave violazione delle disposizioni contenute nell’atto di concessione e comporterà, ai sensi del vigente regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72/2018 e successive revisioni, l’avvio del conseguente procedimento sanzionatorio della sospensione della concessione per trenta giorni, la quale, in casi di particolare gravità e urgenza, potrà anche essere ordinata prescindendo anche dalla preventiva comunicazione di avvio del procedimento.

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