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Trasporti interni, nuova ordinanza: ripristinati i collegamenti ordinari marittimi, ferroviari e su gomma

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Con l’ordinanza numero numero 28 del 7 giugno 2020 la Regione Sardegna ripristina tutti i collegamenti interni ed elimina tutte le limitazioni previste durante l’emergenza epidemiologica Covid-19.

Ecco nel dettaglio l’ordinanza:

– È ripristinata su tutto il territorio regionale la programmazione ordinaria dei servizi di linea e non di linea erogati dalle aziende di trasporto pubblico locale (TPL) su gomma, ad esclusione di quelli scolastici.

– Per i servizi di trasporto a frequenza, ricadenti in ambito urbano o suburbano, le Aziende di TPL su gomma avranno cura di rimodulare la produzione giornaliera complessivamente autorizzata a vantaggio dei servizi con più alta frequentazione.

– Per il trasporto pubblico locale ferroviario su rete nazionale (RFI) è prorogato fino al 12 giugno l’orario dei servizi attualmente in vigore. Dal 13 giugno è ripristinata la programmazione ordinaria estiva.

– Per il trasporto pubblico locale ferroviario su rete a scartamento ridotto è disposto il ripristino della programmazione ordinaria ad esclusione dei servizi a frequentazione prevalentemente scolastica.

– Per il trasporto pubblico locale metrotranviario è disposto il ripristino della programmazione ordinaria.

Per i servizi di trasporto pubblico locale marittimo diurno e notturno, è ripristinata la programmazione ordinaria con le isole di San Pietro, La Maddalena e Asinara. Le aziende di trasporto dovranno continuare a monitorare attentamente la domanda di mobilità secondo le modalità richieste dalla Direzione generale dei Trasporti, cui dovranno essere puntualmente inviati i dati di monitoraggio.

– In presenza di superiori esigenze di interesse pubblico, la Direzione generale dell’Assessorato dei Trasporti può adottare le opportune modifiche ai programmi di esercizio, in particolare nelle ore a più alto flusso di passeggeri, alla luce di evidenti e non differibili necessità e nei limiti delle risorse contrattualmente disponibili.

– A decorrere dalla data odierna, fatte salve differenti sopravvenienti esigenze di contenimento della diffusione epidemiologica del SARS-CoV-2, in conformità alle disposizioni nazionali nonché di quelle adottate dal Governo Francese e dalla Cullettività di Corsica, è consentito il traffico merci e il traffico passeggeri sulla rotta Santa Teresa di Gallura – Bonifacio e vv. Si applicano gli articoli dell’Ordinanza n.27 del 2 giugno 2020 numeri 2 e 3, come
modificati ed integrati dalla presente ordinanza, nonché gli articoli 4, 5 e 11 dell’anzidetta Ordinanza n. 27.

– L’art. 1 dell’Ordinanza in data 2 giugno 2020, n.27, è sostituito dal seguente:

“Art. 1) In armonia con le previsioni del decreto interministeriale n.231 del 4 giugno 2020 e con l’esigenza di una riapertura modulare e progressiva del traffico passeggeri da e per la Sardegna, al fine del controllo preventivo di una potenziale nuova diffusione epidemiologica del SARS-CoV-2, è disposto il seguente calendario di ripresa dei voli dagli aeroporti di Alghero, Cagliari ed Olbia:

a) con decorrenza dal 5 giugno 2020 tutti i collegamenti aerei con gli aeroporti del territorio nazionale;

b) a decorrere dal 25 giugno 2020 i collegamenti aerei con tutti gli aeroporti internazionali, fatta salva la verifica dell’andamento della curva epidemiologica. Per il trasporto marittimo, a decorrere da 5 giugno 2020, sono assicurati i servizi di collegamento marittimo da e per la Sardegna, anche non in continuità, sui porti nazionali. In analogia al trasporto aereo, i collegamenti marittimi internazionali di passeggeri, salvo differenti previsioni esplicite, potranno riprendere operatività a decorrere dal 25 giugno 2020.”

I soggetti in arrivo con unità da diporto o ogni altra unità non adibita al traffico passeggeri, compresi i pescherecci che non siano iscritti ad uno dei Compartimenti marittimi della regione o che facciano rientro dopo aver attraccato in porti al di fuori della linea di costa regionale, sono tenuti:

a) a registrarsi secondo le modalità previste nell’art.2 dell’Ordinanza n.27 del 2 giugno 2020 come integrato e modificato dalla presente ordinanza. I comandanti e gli armatori delle predette unità sono tenuti a verificare,
preliminarmente all’imbarco, la ricevuta dell’avvenuta registrazione, vietando l’imbarco ai soggetti non muniti. I concessionari di porti, approdi, punti di ormeggio e campi boe e l’Autorità marittima competente per territorio
comunicano le unità in arrivo al Comune, alla Questura ed all’articolazione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale territorialmente competenti, nonché alla Direzione generale della Protezione Civile;

b) a dichiarare di essersi sottoposti alla misurazione della temperatura corporea al momento della partenza; qualora la stessa risultasse pari o superiore a 37,5 gradi, i comandanti o gli armatori delle unità di cui al presente articolo, sono tenuti a contattare il Numero verde Sanità: 800 311 377 nelle fasce orarie di servizio dello stesso, così come indicato nel sito della Regione Autonoma della Sardegna, ovvero negli altri orari al 118;

c) a compilare la scheda di ricerca di possibili pregressi infezione o contatto da Coronavirus, contenuta nel modulo di registrazione di cui al precedente punto a), dando facoltativamente anche il proprio consenso all’effettuazione
dell’indagine epidemiologica regionale.

– All’art. 3, primo comma, dell’ordinanza n. 27 del 2 giugno 2020 la lett. a) è sostituita
dalla seguente:
“a) a sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea. Ai passeggeri in partenza verso la Sardegna è vietato l’imbarco nel caso venga rilevata una temperatura uguale o superiore a 37,5°C. Le società di gestione aeroportuale e
l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna provvedono ad una nuova misurazione della temperatura ai passeggeri in arrivo negli scali sardi ed a tal fine potranno stipulare accordi con i vettori e gli armatori. È fatto obbligo ai medesimi soggetti di dare applicazione alle disposizioni di cui alla determinazione del Direttore generale della Sanità n.197 del 24 marzo 2020”.

– Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente Ordinanza, si fa espresso rinvio al DPCM del 17 maggio 2020 e al Decreto interministeriale n.227 del 2 giugno 2020 nonché, in quanto compatibile, alla ordinanza n. 27 del 2 giugno 2020.

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