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Solinas, nuova ordinanza: obbligo di autoisolamento anche per chi si è trasferito nell’Isola prima dell’8 marzo

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Il Governatore della Sardegna dopo aver firmato la nuova ordinanza ha dichiarato: «Difendiamo con ogni mezzo la salute dei Sardi, dice il Presidente. Ritengo che il metodo più efficace sarebbe quello di interrompere momentaneamente ogni flusso di passeggeri verso la nostra Isola senza pregiudicare in alcun modo il traffico delle merci, e per ben due volte ho rivolto questa richiesta al Governo, che per ora ha risposto negativamente. Con il provvedimento di oggi otteniamo il risultato di poter isolare i possibili soggetti positivi nelle loro abitazioni e di effettuare su di loro tutti i controlli necessari».

Ecco il contenuto integrale delle prescrizioni stabilite nella nuova ordinanza:

Tutti i soggetti in arrivo, nonché quelli che abbiano fatto ingresso in Sardegna nei
quattordici giorni antecedenti alla data di emanazione della presente ordinanza
hanno l’obbligo
a) di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per 14 giorni,
con divieto di spostamenti e viaggi nel territorio regionale fatto salvo il tragitto
strettamente necessaria lasciare stabilmente l’Isola, da compiersi muniti dei
prescritti dispositivi di protezione individuale per la prevenzione di eventuali
contagiai conviventi dei soggetti in permanenza domiciliare con isolamento
fiduciario dovranno attenersi alle condotte prescritte dal Ministero della Salute e
dall’Istituto superiore di sanità
b) di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al
pediatra di libera scelta o all’operatore di sanità pubblica del servizio di sanità
pubblica territorialmente competente
c) di compilare il modulo allegato sotto la lettera “A” alla precedente ordinanza n.
4 in data 08.03.2020 secondo le modalità indicate nella sezione

“NUOVO CORONAVIRUS” accessibile dalla homepage del sito istituzionale della
Regione Sardegna
d) di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza in caso di
comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale
o il pediatra di libera scelta o l’operatore di sanità pubblica territorialmente
competente per ogni conseguente determinazione
ART.2) AI fine di dare attuazione delle disposizioni di cui al precedente art. 1, è fatto obbligo
ai vettori aerei e navali alle società di gestione degli scali e alle altre autorità
comunque competenti di acquisire e mettere a disposizione della Regione Sardegna
i nominativi ed i recapiti dei viaggiatori trasportati a decorrere dal 24 febbraio 2020
sulle linee di collegamento con la Sardegna. secondo le modalità da concordare con
la Direzione generale della protezione civile
Art. 3) l nominativi ed i recapiti acquisiti ai sensi dei precedenti articoli e dell’Ordinanza n
4 del 08.03.2020, sono trattati dalla Regione Sardegna. ai sensi dell’articolo 5
dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio
2020 e nel rispetto del Regolamento n. 2016/679/UE, secondo misure appropriate e
proporzionate alla tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, sono inseriti in un
apposito data base regionale. utilizzato esclusivamente per le azioni di monitoraggio
dei soggetti interessati nei quattordici giorni di prescritto isolamento fiduciario ed in
collaborazione con le forze dell’ordine, i Comuni e le Aziende Sanitarie
territorialmente competenti.
ART.4) Per il personale di equipaggio di navi e aeromobili di linea in arrivo in Sardegna
nonché per gli autisti dei servizi navetta addetti ai loro trasferimenti si applicano le
seguenti disposizioni speciali:
a) gli equipaggi come sopra meglio descritti non devono allontanarsi dalla
struttura ricettiva presso la quale pernottano o dalle proprie dimore fino alla
ripartenza prevista evitando. nel periodo di permanenza in Sardegna. ogni
contatto;
b) i bagagli degli anzidetti equipaggi. dopo la riconsegna ai nastri, devono
essere movimentati esclusivamente dai rispettivi proprietaria
c) gli autisti dei servizi navetta addetti al trasferimento degli equipaggi. devono
essere dotati di idonei dispositivi di protezione individuale. quali mascherina
con filtro non inferiore a FFP2. guanti e occhialini o visiera protettiva. AI
termine di ogni servizio, le superfici interne del mezzo di trasporto devono
essere disinfettate con ipoclorito di sodio allo 0,1% dopo una preventiva
pulizia con detergente neutro.
Ad. 5) La presente ordinanza
ha validità sino al 3 aprile 2020, salvo proroga esplicita
– è immediatamente efficace ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La
pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. nei confronti
di tutti i soggetti coinvolti;
– viene trasmessa secondo le rispettive competenze al Presidente del Consiglio dei
Ministri. al Ministro della Salute. ai Prefetti degli Uffici territoriali di governo della
Sardegna, agli Assessori regionali.
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato. la mancata osservanza degli obblighi di cui alla
presente ordinanza è sanzionata come per legge (art. 650 c.p.)
l prefetti territorialmente competenti assicurano l’esecuzione delle misure disposte con la presente
ordinanza.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro il termine di giorni 120.

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