Borse, scarpe, giubbini, occhiali da sole, ma anche orologi, gioielli, alimenti e bevande: sono innumerevoli le merci contraffatte che circolano illegalmente nel mondo. Si tratta quasi sempre di prodotti creati sul modello di oggetti di lusso o comunque di prestigio, venduti però a un costo considerevolmente inferiore rispetto all’originale. Oggetti che quindi strizzano gli occhi a coloro che più che alla qualità del prodotto, sono interessati al ‘feticcio’ del marchio. La contraffazione però è un reato molto serio, che crea moltissimi danni ai marchi contraffatti, al settore produttivo, al mercato nero, al fisco e in molti casi anche alla salute, visto che si tratta di prodotti non controllati.
Chi li produce o li mette in commercio compie un reato e questo lo sappiamo tutti. Ma cosa succede invece a chi acquista questa merce? A questa domanda, per la nostra rubrica “L’avvocato risponde”, chiariranno tutti i vostri dubbi l’avvocato Federico Serratore e il dottor Matteo Furcas, dello studio legale Serratore-Gagné, che ci aiuteranno nei prossimi mesi a dirimere i tanti dubbi legali della vita di tutti i giorni.
L’avvocato risponde
Più o meno consapevolmente, è capitato a tutti, qualche volta, di acquistare prodotti cosiddetti “taroccati”. In alcuni casi è molto semplice riconoscere la merce come contraffatta, in altri casi, invece, il falso non è per nulla grossolano ed è quasi impossibile distinguere il costosissimo originale dall’equivalente falso a buon mercato.
Non v’è dubbio sulle conseguenze penali che colpiscono chi contraffà o altera marchi o segni distintivi. L’art. 473 c.p. infatti, rubricato “Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni”, punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000, chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati. Soggiace, invece, alla più grave pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.
Un legittimo dubbio sorge, invece, riguardo alla perseguibilità penale di chi acquista i prodotti contraffatti. Ci si chiede spesso se tale condotta possa configurare il grave delitto di ricettazione o se possa violare, comunque, qualche altra norma penale.
La Cassazione è intervenuta anche sul punto. Nell’occasione ha avuto modo di precisare che non commette il reato di ricettazione chi acquista un prodotto contraffatto, a patto però che l’acquisto sia destinato ad uso personale. Secondo l’art. 648 del codice penale, infatti, il delitto di ricettazione è commesso quando una persona, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare. La pena prevista è la reclusione da due ad otto anni e la multa da cinquecentosedici euro a diecimilatrecentoventinove euro. Occorrerà, pertanto, dimostrare che l’acquisto sia avvenuto per scopi puramente personali, non per lucrarci rivendendolo successivamente.
Chi acquista i prodotti “taroccati”, dovrà stare comunque ben in guardia poiché potrà, invece, incorrere nel reato di incauto acquisto. Tanto avviene quando una persona, senza averne prima accertato la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose, che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l’entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato. La sanzione è l’arresto fino a sei mesi o l’ammenda non inferiore a dieci euro. Alla stessa pena soggiace chi si adopera per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose su indicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza. È quanto prevede l’art. 712 del codice penale, rubricato “Acquisto di cose di sospetta provenienza”.
La contraffazione è un reato in forte aumento, che danneggia le aziende e i consumatori, quindi, state bene attenti.
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