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L’avvocato risponde. Che diritti abbiamo sulle foto che pubblichiamo online?

Foto pubblicate su Internet - Foto di PublicDomainPictures da Pixabay

Foto pubblicate su Internet - Foto di PublicDomainPictures da Pixabay

Scattare una bella foto, magari di un cielo stellato in una notte nel deserto o di un mare in tempesta o di un personaggio famoso intento a fare qualcosa di pubblicamente rilevante. È capitato a molte persone, che ovviamente, un po’ per piacere di condivisione, un po’ per narcisismo, o più semplicemente per lavoro, dopo aver scattato questo genere di foto, le hanno pubblicato online o sui social network. Ma che succede se qualcuno se ne appropria e ne fa un uso da noi non autorizzato?

A questa domanda, per la nostra rubrica “L’avvocato risponde”, chiariranno tutti i vostri dubbi l’avvocato Federico Serratore e l’avvocato Jean Claude Gagné, dello studio legale Serratore-Gagné, che ci aiuteranno nei prossimi mesi a dirimere i tanti dubbi legali della vita di tutti i giorni.

L’avvocato risponde

Pur senza pretesa di un’analisi approfondita sulla tutela delle fotografie e delle opere fotografiche, potrebbe tornare utile conoscere alcune nozioni base sul tema. Sotto il profilo giuridico la legge distingue tra riproduzioni fotografiche (prive di tutela), semplici fotografie (tutelate dai c.d. diritti connessi per una durata di venti anni) e opere fotografiche (consistenti in vere e proprie opere intellettuali e, come tali, protette per tutta la vita dell’autore e fino a settanta anni dopo la sua morte).

Le prime rappresentano mere riproduzioni di scritti, oggetti materiali e prodotti simili; le seconde, invece, hanno a oggetto persone, elementi o fatti della vita naturale e sociale; infine, le opere fotografiche si caratterizzano per l’apprezzabile apporto creativo dell’autore, con connotati di originalità tali da trasmettere una visione intimistica del fotografo rispetto al soggetto e/o al mondo che lo circonda.

In tal senso, ci si trova davanti a una riproduzione della realtà che porta con sé un’idea, un sentimento o un’emozione propria dell’animo autoriale. La classificazione assume rilevanza proprio per la diversa tutela accordata dalla legge. Le foto creative sono considerate vere e proprie opere d’autore, garantendo che al fotografo siano riconosciuti i diritti morali e patrimoniali sull’opera e, pertanto, la loro riproduzione deve avvenire solo dietro licenza.

Al contrario, la riproduzione delle fotografie semplici su giornali o altri periodici (anche online), concernenti persone o fatti di attualità o, comunque, di pubblico interesse, è invece lecita dietro pagamento di un equo compenso a colui che le ha scattate, garantendogli, quantomeno, un diritto di esclusiva sulla loro riproduzione e diffusione.

Eppure, oggigiorno la fugace e rapida diffusione online dei contenuti rende più difficoltosa la tutela del diritto d’autore, in particolare per le fotografie e, più genericamente, per le arti visive.
Ciò non significa che la foto debba cristallizzarsi su un profilo o che si debba aver timore nel condividerla; Invero, la condivisione sui social network, o in genere sul web, è del tutto lecita, purché avvenga in modo tale da permettere ai terzi di risalire all’autore, tutelando il suo diritto alla paternità dell’opera.

Certo, la pubblicazione della fotografia sul profilo personale non ci garantisce con certezza che quella particolare foto appartenga a quel particolare soggetto, ma rappresenta, comunque, una presunzione cosiddetta grave, precisa e concordante in merito alla titolarità dei diritti legati all’opera, come confermato anche dalla giurisprudenza di merito.

Al contrario, non si deve cadere nell’errore di pensare che la pubblicazione sulla propria pagina Facebook o Instagram, comporti una cessione alla piattaforma dei propri diritti di natura intellettuale, in quanto si attribuisce alla stessa il solo utilizzo a fini espositivi sulla timeline.

Il social network, dunque, si riserva una sorta di licenza, non esclusiva, per l’utilizzo di qualsiasi contenuto IP ivi pubblicato, valevole fin quando lo stesso sia presente sul social. Ma l’opera rimane di proprietà dell’autore, e con essa, come previsto dalla Legge n. 633/1941, ove venga sfruttata senza consenso e con lo scopo, o l’effetto, di produrne dei ricavi, anche il diritto a ricevere un equo compenso nel caso in cui non ne abbia ceduto i diritti ai terzi.

Ciò avviene a prescindere dall’apposizione, peraltro di dubbio gusto, di accorgimenti quali filigrane e firme in evidenza; basterà, per lo più, dare prova di esserne autore, indicando altresì la data.
Ma, nel concreto, come procedere a tutelare i propri diritti?

In primo luogo occorre rimanere informati, magari ricercando la foto per vedere se qualcuno la sta utilizzando senza permesso; in caso di ricerca positiva, il consiglio è di salvare uno screenshot della pagina e contattare il responsabile affinché elimini, volontariamente, la foto e, se ne ha tratto profitto, chiedere un compenso. Qualora ciò non avvenga, si potrà, oltre a segnalare l’accaduto alla piattaforma affinché ne blocchi il contenuto, procedere in via formale a mezzo diffida.

Ciò che è importante ricordare, è che le opere dell’intelletto sono vere e proprie “creature” con una nascita e una crescita, data dalla loro diffusione, e che per questo vanno tutelate nel tempo, necessitando di cura e attenzione.

Per informazioni consultare il sito www.studioserratoregagne.com o inviare una mail a: info@studioserratoregagne.com

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